Can. 1063 – I pastori d’anime sono tenuti all’obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell’assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione.
Tale assistenza va prestata innanzitutto:
1) con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l’uso dei mezzi di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitoricristiani;
2) con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato;
3) con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa;
4) offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.